Polizze Vita

Le polizze vita possono avere diversa natura: una natura c.d. previdenziale, una diversa natura esclusivamente finanziaria (unit linked e index linked) o una natura definita “mista”.

In generale lo strumento è tipizzato ed è puntualmente disciplinato nel nostro Codice civile, con una normazione incentrata sulla prima originaria natura, che ha, appunto, scopi di integrazione pensionistica e, quindi, complementari alla previdenza. Con molta precisione il D.lgs. 252/2005 fa rientrare nelle forme pensionistiche complementari le polizze vita. Per tale loro peculiare connotazione è previsto che siano sottoposte ad una gestione separata e più protetta dai rischi, quindi appartengano al c.d. Ramo I. Esse sono collegate al rendimento di tale “gestione separata” la quale può essere anche riferibile ad un Fondo d’investimento, appartenente alla stessa Compagnia. Possiamo dire che queste siano le polizze vita vere e proprie, secondo l’opinione comune, poiché in esse la restituzione del capitale conferito è sempre garantita.

Cosa diversa sono le polizze che hanno squisitamente scopo di investimento, hanno una natura prettamente finanziaria e sono del tutto assimilabili ai prodotti finanziari. Esse vengono ricondotte al Ramo III e al Ramo V. Evidentemente questo genere di polizze comporta un correlato rischio sul capitale investito, il quale non può essere garantito e, quindi, per la Compagnia stessa si richiedono appostamenti di riserve specifici e tutelanti.

La solidità di una Compagnia si misura attraverso dei coefficienti di solvibilità che sono segnaletici della capacità restitutoria e remuneratoria delle richieste di quei capitali investiti in polizze.

Nel caso Eurovita, ( vedi prov. IVASS prot. provvedimento n. 29903/23 ) – ad esempio – in relazione a tale capacità (Solvency Capital Requirement – SCR) l’Organo di Vigilanza aveva stimato un coefficiente di equilibrio del 150% (sceso, invece, al di sotto di tale soglia), evidentemente basato sull’analisi dei titoli, dei fondi e degli indici sottostanti ai prodotti finanziari collocati attraverso i contratti assicurativi.

Lo scopo del provvedimento è, quindi, consentire, fino al 31 marzo, di ricapitalizzare la società per adeguare le necessarie riserve.

Una situazione del genere può essere determinata da vari fattori e, come già spiegato, certamente anche dall’andamento dei titoli sottostanti alle polizze assimilate ai prodotti finanziari. Quindi, è evidente che anche con tal genere di prodotti è necessaria cautela, competenza e, soprattutto, l’affidamento ad operatori ed intermediari finanziari competenti, corretti e qualificati. Le polizze vita, nonostante la loro denominazione, possono infatti essere prodotti finanzi che perdono e, quindi, soggette a rischio del mercato, come pure al rischio di una non oculata ed efficiente gestione. 

Gli andamenti di mercato possono rappresentare una causa, ma possono interferire anche altri fattori, quali – come pare plausibile in questo particolare momento congiunturale – l’aumento dei tassi d’interesse. Questo non significa che si possa del tutto escludere anche la mancata adozione di puntuali correttivi e di tempestive scelte compensative e di contrasto da parte del gestore.

L’articolo completo sul Il Giornale 

2023-03-08T07:03:16+02:00 8 Marzo 2023|

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